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Art. 2815 c.c. — Ipoteca sul diritto del concedente e sul diritto dell'enfiteuta 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo IV - Delle ipoteche; Sezione I - Disposizioni generali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Nel caso di affrancazione, le ipoteche gravanti sul diritto del concedente si risolvono sul prezzo dovuto per l'affrancazione; le ipoteche gravanti sul diritto dell'enfiteuta si estendono alla piena proprieta'.

Nel caso di devoluzione o di cessazione dell'enfiteusi per decorso del termine, le ipoteche gravanti sul diritto dell'enfiteuta si risolvono sul prezzo dovuto per i miglioramenti, senza deduzione di quanto e' dovuto al concedente per i canoni non soddisfatti. Il prezzo dei miglioramenti, se da atto scritto non risulta concordato con i creditori ipotecari, deve determinarsi giudizialmente, anche in contraddittorio dei medesimi. Le ipoteche gravanti sul diritto del concedente si estendono alla piena proprieta'.

Quando l'enfiteusi si estingue per prescrizione, si estinguono le ipoteche che gravano sul diritto dell'enfiteuta.

Se per causa diversa da quelle sopra indicate vengono a riunirsi in una medesima persona il diritto del concedente e il diritto dell'enfiteuta, le ipoteche gravanti sull'uno e sull'altro continuano a gravarli separatamente; ma se l'ipoteca grava soltanto sull'uno o sull'altro diritto, essa si estende alla piena proprieta'.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Le vicende dell’enfiteusi trasferiscono la garanzia secondo il diritto inizialmente ipotecato: affrancazione, devoluzione, scadenza e prescrizione producono effetti differenti. La norma tutela anche il valore dei miglioramenti.

Vanno identificate causa della cessazione e ipoteca sul diritto del concedente o dell’enfiteuta. Quando la garanzia si risolve sul prezzo, la determinazione può richiedere il contraddittorio dei creditori.

Non ogni riunione dei diritti elimina le garanzie; in alcune ipotesi esse restano separate. La prescrizione dell’enfiteusi estingue la relativa ipoteca, mentre l’affrancazione può estendere quella dell’enfiteuta alla piena proprietà.

Esempio pratico

L’enfiteuta affranca il fondo: si verifica l’estensione della sua ipoteca alla piena proprietà e la destinazione al prezzo della distinta ipoteca sul diritto del concedente.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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