Codice civile
Art. 2841 c.c. — Omissioni e inesattezze nei titoli o nelle note
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo IV - Delle ipoteche; Sezione V - Dell’iscrizione delle ipoteche
Testo dell'articolo
L'omissione o l'inesattezza di alcune delle indicazioni nel titolo, in base al quale e' presa l'iscrizione, o nella nota non nuoce alla validita' dell'iscrizione, salvo che induca incertezza sulla persona del creditore o del debitore o sull'ammontare del credito ovvero sulla persona del proprietario del bene gravato, quando l'indicazione ne e' necessaria, o sull'identita' dei singoli beni gravati.
Nel caso di altre omissioni o inesattezze, si puo' ordinare la rettificazione a istanza e a spese della parte interessata.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Omissioni e inesattezze non invalidano necessariamente l’iscrizione. Diventano decisive quando producono incertezza sui soggetti essenziali, sull’ammontare del credito o sull’identità dei beni.
La valutazione riguarda l’incertezza concretamente generata, non il mero confronto tipografico. Le altre inesattezze possono essere rettificate a istanza e spese dell’interessato.
Non ogni errore è innocuo e non ogni dato mancante determina nullità. Rettificare non consente di creare retroattivamente una garanzia diversa o eliminare diritti di terzi già maturati; bisogna distinguere correzione e nuova formalità.
Esempio pratico
La nota contiene un refuso che non lascia dubbi sul debitore e sul bene: si valuta la rettifica, diversamente dall’indicazione che rende incerto quale immobile sia gravato.
Giurisprudenza
Incertezza essenziale e rettifica
Corte di cassazione, n. 22534, 2023 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Gli errori che rendono incerti soggetti, credito o bene sono distinti dalle altre inesattezze emendabili. La voce considera il concreto contenuto del titolo e della nota, senza dedurre invalidità da ogni omissione.
Fonte →
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.