Codice civile
Art. 2835 c.c. — Iscrizione in base a scrittura privata
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo IV - Delle ipoteche; Sezione V - Dell’iscrizione delle ipoteche
Testo dell'articolo
Se il titolo per l'iscrizione risulta da scrittura privata, la sottoscrizione di chi ha concesso l'ipoteca deve essere autenticata o accertata giudizialmente.
Il richiedente deve presentare la scrittura originale o, se questa e' depositata in pubblico archivio o negli atti d'un notaio, una copia autenticata, con la certificazione che ricorrono i requisiti innanzi indicati.
L'originale o la copia rimane in deposito nell'ufficio dei registri immobiliari.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Per iscrivere un’ipoteca concessa con scrittura privata serve una sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. Il documento originale, oppure la copia qualificata prevista dalla norma, resta depositato nell’ufficio.
Si verifica chi ha concesso la garanzia, l’autenticità della firma e la provenienza della copia quando il documento è in archivio pubblico o negli atti notarili.
La forma scritta valida fra le parti e la documentazione necessaria all’iscrizione sono requisiti diversi. Una fotocopia ordinaria o il semplice riconoscimento informale non sostituisce automaticamente il titolo richiesto; restano le modalità speciali di presentazione applicabili.
Esempio pratico
Le parti hanno una scrittura di concessione firmata: prima dell’iscrizione il richiedente ottiene l’autenticazione o l’accertamento giudiziale della sottoscrizione pertinente.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.