Codice civile
Art. 2838 c.c. — Somma per cui l'iscrizione e' eseguita
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo IV - Delle ipoteche; Sezione V - Dell’iscrizione delle ipoteche
Testo dell'articolo
Se la somma di danaro non e' altrimenti determinata negli atti in base ai quali e' eseguita l'iscrizione o in atto successivo, essa e' determinata dal creditore nella nota per l'iscrizione.
Qualora tra la somma enunciata nell'atto e quella enunciata nella nota vi sia divergenza, l'iscrizione ha efficacia per la somma minore.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Quando la somma d’iscrizione non è determinata dal titolo o da un atto successivo, il creditore la indica nella nota. Se titolo e nota divergono, la garanzia è efficace per l’importo minore.
Si distinguono credito effettivo, somma garantita e accessori eventualmente coperti dalla legge. L’indicazione deve consentire una precisa delimitazione della pubblicità.
La somma scritta dal creditore non crea un credito inesistente e non permette di superare il titolo quando questo limita l’importo. Una garanzia eccessiva resta soggetta ai rimedi pertinenti, inclusa riduzione se ne ricorrono i presupposti.
Esempio pratico
Il titolo indica 100.000 euro e la nota 120.000: l’iscrizione opera per la somma minore, senza trasformare la nota in un nuovo riconoscimento di debito.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.