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Codice civile

Art. 2840 c.c. — Certificato dell'iscrizione 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo IV - Delle ipoteche; Sezione V - Dell’iscrizione delle ipoteche

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Eseguita l'iscrizione, il conservatore restituisce al richiedente uno degli originali della nota, certificando, in calce al medesimo, la data e il numero d'ordine dell'iscrizione.

I titoli consegnati al conservatore sono custoditi secondo quanto e' disposto dall'art. 2664.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Il conservatore certifica nella nota restituita data e numero d’ordine dell’iscrizione. I titoli consegnati sono custoditi secondo la disciplina richiamata.

Il richiedente deve conservare la documentazione della formalità e verificarne corrispondenza con la domanda presentata. Data e numero sono rilevanti per individuare l’iscrizione e il suo grado.

La certificazione non sana automaticamente un titolo invalido o un’incertezza essenziale. Prova del credito e prova della garanzia restano distinte; la gestione dei documenti va coordinata con le modalità di presentazione effettivamente applicabili.

Esempio pratico

Ricevuta la certificazione, il richiedente controlla data, numero e riferimenti del bene, archiviandoli insieme al titolo invece di conservare soltanto il contratto.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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