Codice civile
Art. 2840 c.c. — Certificato dell'iscrizione
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo IV - Delle ipoteche; Sezione V - Dell’iscrizione delle ipoteche
Testo dell'articolo
Eseguita l'iscrizione, il conservatore restituisce al richiedente uno degli originali della nota, certificando, in calce al medesimo, la data e il numero d'ordine dell'iscrizione.
I titoli consegnati al conservatore sono custoditi secondo quanto e' disposto dall'art. 2664.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Il conservatore certifica nella nota restituita data e numero d’ordine dell’iscrizione. I titoli consegnati sono custoditi secondo la disciplina richiamata.
Il richiedente deve conservare la documentazione della formalità e verificarne corrispondenza con la domanda presentata. Data e numero sono rilevanti per individuare l’iscrizione e il suo grado.
La certificazione non sana automaticamente un titolo invalido o un’incertezza essenziale. Prova del credito e prova della garanzia restano distinte; la gestione dei documenti va coordinata con le modalità di presentazione effettivamente applicabili.
Esempio pratico
Ricevuta la certificazione, il richiedente controlla data, numero e riferimenti del bene, archiviandoli insieme al titolo invece di conservare soltanto il contratto.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.