Codice civile
Art. 2842 c.c. — Variazione del domicilio eletto
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo IV - Delle ipoteche; Sezione V - Dell’iscrizione delle ipoteche
Testo dell'articolo
E' in facolta' del creditore, del suo mandatario o del suo erede o avente causa di variare il domicilio eletto nell'iscrizione, sostituendone un altro nella stessa circoscrizione.
Il cambiamento deve essere annotato dal conservatore in margine o in calce all'iscrizione.
La dichiarazione circa il cambiamento del domicilio deve risultare da atto ricevuto o autenticato da notaio e deve rimanere depositata nell'ufficio del conservatore.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Il creditore e i soggetti indicati possono sostituire il domicilio eletto con un altro nella stessa circoscrizione. Il cambiamento deve risultare da dichiarazione notarile e annotazione nell’iscrizione.
Occorrono atto ricevuto o autenticato da notaio, deposito nell’ufficio e formalità del conservatore. Si verifica che il nuovo domicilio rispetti il limite territoriale.
Una semplice comunicazione alla controparte non aggiorna automaticamente il domicilio pubblicato. La variazione non modifica credito o grado e va distinta dalla notificazione degli atti giudiziari nei casi dell’art. 2844.
Esempio pratico
Il creditore cambia referente nella stessa circoscrizione: formalizza la nuova elezione e ne ottiene annotazione, senza limitarsi a inserire l’indirizzo nella corrispondenza.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente. Testo recuperato dal consolidato WIPO Lex fino al 2016, pubblicato nel 2017. Indice ufficiale corrente: versione 1 invariata; articolo ed estremi confrontati. Fonte storica non presentata come codice integralmente vigente al 2026.