Codice civile
Art. 2854 c.c. — Ipoteche iscritte nello stesso grado
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo IV - Delle ipoteche; Sezione VI - Dell’ordine delle ipoteche
Testo dell'articolo
I crediti con iscrizione ipotecaria dello stesso grado sugli stessi beni concorrono tra loro in proporzione dell'importo relativo.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Quando più crediti hanno ipoteca dello stesso grado sugli stessi beni, concorrono sul ricavato in proporzione ai rispettivi importi. La parità impedisce di attribuire l’intero valore disponibile al creditore che agisce per primo.
Si devono identificare garanzie, beni comuni, somme protette e crediti anteriori da soddisfare. Il proporzionale si calcola sul residuo effettivamente destinato a quel grado.
La regola non rende uguali crediti con iscrizioni di grado diverso né elimina limiti quantitativi della garanzia. Il residuo non pagato conserva il trattamento che gli spetta, senza una nuova prelazione automatica.
Esempio pratico
Crediti di pari grado di 10.000 e 20.000 euro concorrono su 15.000 euro residui: ricevono rispettivamente 5.000 e 10.000 euro.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.