Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 2874 c.c. — Riduzione dell'ipoteca legale e dell'ipoteca giudiziale 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo IV - Delle ipoteche; Sezione IX - Della riduzione delle ipoteche

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Le ipoteche legali, eccettuate quelle indicate dai numeri 1 e 2 dell'art. 2817, e le ipoteche giudiziali devono ridursi su domanda degli interessati, se i beni compresi nell'iscrizione hanno un valore che eccede la cautela da somministrarsi o se la somma determinata dal creditore nell'iscrizione eccede di un quinto quella che l'autorita' giudiziaria dichiara dovuta.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Per ipoteche giudiziali e legali comprese nella norma, la riduzione può dipendere dall’eccesso del valore dei beni o della somma determinata dal creditore. Sono escluse le ipoteche legali dell’alienante e del condividente indicate nei nn. 1–2 del 2817.

L’eccesso della somma deve superare il quinto rispetto a quanto il giudice dichiara dovuto. Il valore dei beni si valuta con il criterio dell’art. 2875 e i limiti della riduzione del 2876.

Non si applicano indistintamente gli stessi rimedi a ogni ipoteca volontaria. Il rinvio alle ipoteche legali va coordinato con i titoli effettivamente operativi, senza ripristinare garanzie penali cessate.

Esempio pratico

Il creditore iscrive una somma eccessiva per un’ipoteca giudiziale: il debitore documenta il credito accertato e chiede la riduzione nel margine previsto.

Giurisprudenza

  • Riduzione giudiziale e soglie di eccesso

    Corte di cassazione, n. 5082, 2016 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Per l’ipoteca giudiziale la voce distingue l’eccesso di un quinto della somma iscritta rispetto al dovuto dall’eccesso di un terzo del valore dei beni rispetto ai crediti e agli accessori, da accertare sia all’iscrizione sia successivamente.

    Fonte →

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

Articoli collegati