Codice civile
Art. 2885 c.c. — Cancellazione sotto condizione
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo IV - Delle ipoteche; Sezione XI - Della cancellazione dell’iscrizione
Testo dell'articolo
Se e' stato convenuto od ordinato che la cancellazione non debba aver luogo che sotto la condizione di nuova ipoteca, di nuovo impiego o sotto altra condizione, la cancellazione non puo' essere eseguita se non si fa constare al conservatore che la condizione e' stata adempiuta.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Quando la cancellazione dipende da una condizione, il conservatore deve ricevere prova che essa sia stata adempiuta. La condizione può consistere, per esempio, in nuova ipoteca o nuovo impiego del valore.
Occorre verificare contenuto del consenso o provvedimento e documentazione del fatto richiesto. La prova deve consentire di accertare la condizione, non soltanto l’intenzione di adempierla.
La promessa di costituire una nuova garanzia non coincide con la sua effettiva costituzione. Non si anticipa la cancellazione confidando in attività future non documentate; restano forma e capacità necessarie.
Esempio pratico
Il creditore consente la cancellazione solo dopo iscrizione di una garanzia sostitutiva: il richiedente produce prova della nuova formalità.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.