Codice civile
Art. 2886 c.c. — Formalita' per la cancellazione
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo IV - Delle ipoteche; Sezione XI - Della cancellazione dell’iscrizione
Testo dell'articolo
Chi richiede la cancellazione totale o parziale deve presentare al conservatore l'atto su cui la richiesta e' fondata.
La cancellazione di un'iscrizione o la rettifica deve essere eseguita in margine all'iscrizione medesima, con l'indicazione del titolo dal quale e' stata consentita od ordinata e della data in cui si esegue, e deve portare la sottoscrizione del conservatore.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Per cancellazione totale o parziale occorre presentare il titolo che fonda la richiesta. La formalità viene eseguita a margine dell’iscrizione con riferimenti a titolo e data e con sottoscrizione del conservatore.
Si verificano iscrizione interessata, estensione della cancellazione e atto che la consente o ordina. Anche rettifica e cancellazione parziale devono risultare correttamente nei registri.
Non si cancellano altre garanzie per il solo collegamento al medesimo debitore. Titolo, consenso ed esecuzione della formalità sono distinti; le modalità operative devono essere coordinate con il sistema di pubblicità applicabile.
Esempio pratico
Il consenso riguarda un solo immobile del complesso garantito: il richiedente individua la cancellazione parziale senza estenderla agli altri beni.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.