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Codice civile

Art. 2886 c.c. — Formalita' per la cancellazione 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo IV - Delle ipoteche; Sezione XI - Della cancellazione dell’iscrizione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Chi richiede la cancellazione totale o parziale deve presentare al conservatore l'atto su cui la richiesta e' fondata.

La cancellazione di un'iscrizione o la rettifica deve essere eseguita in margine all'iscrizione medesima, con l'indicazione del titolo dal quale e' stata consentita od ordinata e della data in cui si esegue, e deve portare la sottoscrizione del conservatore.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Per cancellazione totale o parziale occorre presentare il titolo che fonda la richiesta. La formalità viene eseguita a margine dell’iscrizione con riferimenti a titolo e data e con sottoscrizione del conservatore.

Si verificano iscrizione interessata, estensione della cancellazione e atto che la consente o ordina. Anche rettifica e cancellazione parziale devono risultare correttamente nei registri.

Non si cancellano altre garanzie per il solo collegamento al medesimo debitore. Titolo, consenso ed esecuzione della formalità sono distinti; le modalità operative devono essere coordinate con il sistema di pubblicità applicabile.

Esempio pratico

Il consenso riguarda un solo immobile del complesso garantito: il richiedente individua la cancellazione parziale senza estenderla agli altri beni.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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