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Codice civile

Art. 36 c.c. — Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo II — Delle persone giuridiche

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati.

Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Le associazioni non riconosciute sono organizzate secondo gli accordi degli associati, di solito raccolti in atto costitutivo e statuto. Possono avere un patrimonio e intrattenere rapporti giuridici senza avere la personalità giuridica riconosciuta.

L’autonomia degli accordi non permette di ignorare norme imperative e tutele applicabili al rapporto associativo. La norma prevede inoltre che l’associazione stia in giudizio attraverso chi, secondo gli accordi, ne ha presidenza o direzione. Bisogna distinguere la titolarità del rapporto dell’associazione dal ruolo della persona che la rappresenta. L’assenza di personalità giuridica non significa assenza di un soggetto organizzato; incide invece, insieme agli articoli 37 e 38, sul patrimonio e sulla responsabilità. Nelle associazioni professionali occorre ricostruire gli accordi per sapere se determinati crediti appartengono all’associazione o ai singoli professionisti.

Esempio pratico

Più professionisti costituiscono uno studio associato. Per stabilire se lo studio possa chiedere il pagamento di una prestazione, si verificano gli accordi e la titolarità del rapporto, senza presumere che tutti i crediti siano sempre dei singoli.

Giurisprudenza

  • Crediti dello studio professionale e prestazione personale

    Corte di cassazione, sez. II civile, ordinanza n. 11940, Rv. 671482-01 · Massima ufficiale della Cassazione

    In tema di studio professionale associato, pur potendosi attribuire a quest'ultimo la titolarità dei crediti derivanti dall'attività professionale degli associati, resta obbligatorio che la prestazione sia resa personalmente dal singolo professionista munito dei requisiti imposti dalla legge, non rientrando il credito per il compenso tra quelli per i quali sussiste un divieto assoluto di cessione.

    Fonte →
  • Studio associato e titolarità dei rapporti

    Corte di cassazione, sez. II civile, ordinanza n. 11940, Rv. 671482-02 · Massima ufficiale della Cassazione

    L'art. 36 c.c. stabilisce che l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, che possono attribuire all'associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati, sicché, ove il giudice del merito accerti tale circostanza, sussiste la legittimazione attiva dello studio professionale associato - cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomo centro d'imputazione di rapporti giuridici - rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l'incarico, in quanto il fenomeno associativo tra professionisti può non essere univocamente finalizzato alla divisione delle spese ed alla gestione congiunta dei proventi.

    Fonte →

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