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Art. 165 c.c. — Capacità del minore 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo VI — Del regime patrimoniale della famiglia; Sezione I — Disposizioni generali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il minore ammesso a contrarre matrimonio è pure capace di prestare il consenso per tutte le relative convenzioni matrimoniali, le quali sono valide se egli è assistito dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale su di lui o dal tutore o dal curatore speciale nominato a norma dell'articolo 90.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Il minore autorizzato a sposarsi può consentire alle relative convenzioni matrimoniali. La validità richiede l’assistenza dei genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, del tutore o del curatore speciale previsto dalla legge. L’autorizzazione alle nozze non dà da sola una capacità patrimoniale generale senza assistenza.

Esempio pratico

Una persona di diciassette anni autorizzata al matrimonio vuole scegliere una convenzione. Nel relativo atto deve ricevere l’assistenza prevista dall’articolo 165.

Note

Testo confrontato con la riproduzione dichiarata aggiornata al 29 aprile 2026 e con la versione istituzionale storica, applicando gli aggiornamenti espressamente riscontrati.

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