Codice civile
Art. 440 c.c. — Cessazione, riduzione e aumento
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo XIII — Degli alimenti
Testo dell'articolo
Se dopo l'assegnazione degli alimenti mutano le condizioni economiche di chi li somministra o di chi li riceve, l'autorità giudiziaria provvede per la cessazione, la riduzione o l'aumento, secondo le circostanze. Gli alimenti possono pure essere ridotti per la condotta disordinata o riprovevole dell'alimentato.
Se, dopo assegnati gli alimenti, consta che uno degli obbligati di grado anteriore è in condizione di poterli somministrare, l'autorità giudiziaria non può liberare l'obbligato di grado posteriore se non quando abbia imposto all'obbligato di grado anteriore di somministrare gli alimenti.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Cambiamenti economici successivi possono giustificare cessazione, riduzione o aumento degli alimenti; la condotta disordinata o riprovevole può comportare riduzione. Il passaggio a un obbligato anteriore richiede che il giudice gli imponga la prestazione.
Esempio pratico
Durante la causa l’alimentando ottiene nuove risorse: il giudice considera la sopravvenienza e ne verifica l’effetto sull’assegno, invece di ignorarla fino a un procedimento futuro.
Giurisprudenza
Condizioni economiche mutate nel corso del giudizio
Corte di cassazione, sez. II civile, ordinanza n. 10490, 2025, Rv. 675365-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Nel giudizio relativo alla prestazione di alimenti si deve tenere conto dei mutamenti delle circostanze verificatisi in corso di causa che, in base all'art. 440 c.c., possono incidere sulla quantificazione. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito che, nel quantificare l'assegno dovuto dal coniuge separato e donatario, aveva tenuto conto della condotta aggressiva tenuta dall'altro coniuge).
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