Codice civile
Art. 437 c.c. — Obbligo del donatario
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo XIII — Degli alimenti
Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.
Testo dell'articolo
Il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante, a meno che si tratti di donazione fatta in riguardo di un matrimonio o di una donazione rimuneratoria.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Chi ha ricevuto una donazione deve alimenti al donante prima degli altri obbligati. Sono escluse le donazioni fatte in riguardo a un matrimonio e quelle rimuneratorie, e resta il limite economico previsto dal 438.
Esempio pratico
Il donante cade in uno stato di bisogno: prima di rivolgersi ai parenti viene verificato l’obbligo del donatario, la natura della donazione e il valore ancora presente nel suo patrimonio.