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Art. 437 c.c. — Obbligo del donatario 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo XIII — Degli alimenti

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante, a meno che si tratti di donazione fatta in riguardo di un matrimonio o di una donazione rimuneratoria.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Chi ha ricevuto una donazione deve alimenti al donante prima degli altri obbligati. Sono escluse le donazioni fatte in riguardo a un matrimonio e quelle rimuneratorie, e resta il limite economico previsto dal 438.

Esempio pratico

Il donante cade in uno stato di bisogno: prima di rivolgersi ai parenti viene verificato l’obbligo del donatario, la natura della donazione e il valore ancora presente nel suo patrimonio.

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