Codice civile
Art. 441 c.c. — Concorso di obbligati
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo XIII — Degli alimenti
Testo dell'articolo
Se più persone sono obbligate nello stesso grado alla prestazione degli alimenti, tutte devono concorrere alla prestazione stessa, ciascuna in proporzione delle proprie condizioni economiche.
Se le persone chiamate in grado anteriore alla prestazione non sono in condizioni di sopportare l'onere in tutto o in parte, l'obbligazione stessa è posta in tutto o in parte a carico delle persone chiamate in grado posteriore.
Se gli obbligati non sono concordi sulla misura, sulla distribuzione e sul modo di somministrazione degli alimenti, provvede l'autorità giudiziaria secondo le circostanze.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Gli obbligati dello stesso grado contribuiscono in proporzione delle proprie condizioni economiche. Se chi precede non può sopportare tutto l’onere, la parte scoperta passa agli obbligati successivi; in caso di disaccordo decide il giudice.
Esempio pratico
Due figli hanno possibilità molto diverse: la prestazione verso il genitore non viene divisa per forza a metà, ma secondo le capacità economiche accertate.
Giurisprudenza
Ripartizione secondo le possibilità effettive
Corte di cassazione, sez. I, sentenza n. 1767, 1986 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Il contributo dei familiari appartenenti al medesimo grado va rapportato alle possibilità di ciascuno, senza imporre una divisione aritmetica uguale. Nel caso in cui gli altri non possano sostenere la propria parte, il precedente ammette che il peso ricada, nei limiti accertati, sull’unico coobbligato economicamente capace.
Fonte →