Codice civile
Art. 503 c.c. — Liquidazione promossa dall'erede
Libro II — Delle successioni · Titolo I — Disposizioni generali sulle successioni; Capo V — Dell’accettazione dell’eredità; Sezione II — Del beneficio d’inventario
Testo dell'articolo
Anche quando non vi è opposizione di creditori o di legatari, l'erede può valersi della procedura di liquidazione prevista dagli articoli precedenti.
Il pagamento fatto a creditori privilegiati o ipotecari non impedisce all'erede di valersi di questa procedura.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
L’erede beneficiato può scegliere la liquidazione concorsuale anche senza opposizione dei creditori o dei legatari. Un precedente pagamento a creditori privilegiati o ipotecari non impedisce questa scelta. La procedura deve essere avviata con gli adempimenti degli articoli precedenti: una semplice intenzione interna non equivale al suo inizio.
Esempio pratico
L’erede teme che i beni non bastino per tutti e avvia la liquidazione concorsuale, benché nessun creditore abbia presentato opposizione.
Giurisprudenza
Scelta concorsuale prima dell’esecuzione individuale
Corte di cassazione, sez. II, sentenza n. 5182, 1984 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Per opporre la scelta della liquidazione concorsuale a un’iniziativa esecutiva già avviata non basta dichiarare successivamente di preferire quella procedura. Nell’impostazione del precedente occorre che la scelta si sia manifestata prima dell’esecuzione mediante gli adempimenti di avvio prescritti.
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