Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 503 c.c. — Liquidazione promossa dall'erede 

Libro II — Delle successioni · Titolo I — Disposizioni generali sulle successioni; Capo V — Dell’accettazione dell’eredità; Sezione II — Del beneficio d’inventario

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Anche quando non vi è opposizione di creditori o di legatari, l'erede può valersi della procedura di liquidazione prevista dagli articoli precedenti.

Il pagamento fatto a creditori privilegiati o ipotecari non impedisce all'erede di valersi di questa procedura.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

L’erede beneficiato può scegliere la liquidazione concorsuale anche senza opposizione dei creditori o dei legatari. Un precedente pagamento a creditori privilegiati o ipotecari non impedisce questa scelta. La procedura deve essere avviata con gli adempimenti degli articoli precedenti: una semplice intenzione interna non equivale al suo inizio.

Esempio pratico

L’erede teme che i beni non bastino per tutti e avvia la liquidazione concorsuale, benché nessun creditore abbia presentato opposizione.

Giurisprudenza

  • Scelta concorsuale prima dell’esecuzione individuale

    Corte di cassazione, sez. II, sentenza n. 5182, 1984 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Per opporre la scelta della liquidazione concorsuale a un’iniziativa esecutiva già avviata non basta dichiarare successivamente di preferire quella procedura. Nell’impostazione del precedente occorre che la scelta si sia manifestata prima dell’esecuzione mediante gli adempimenti di avvio prescritti.

    Fonte →

Articoli collegati