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Codice civile

Art. 53 c.c. — Godimento dei beni 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo IV — Dell’assenza e della dichiarazione di morte presunta; Capo I — Dell’assenza

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Gli ascendenti, i discendenti e il coniuge immessi nel possesso temporaneo dei beni ritengono a loro profitto la totalità delle rendite. Gli altri devono riservare all'assente il terzo delle rendite.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

La legge distingue chi è stato immesso nel possesso temporaneo in base al rapporto con l’assente. Ascendenti, discendenti e coniuge possono trattenere tutte le rendite; gli altri devono riservarne un terzo all’assente.

La regola riguarda i frutti del patrimonio, per esempio i canoni di locazione, e non attribuisce la proprietà definitiva dei beni. Alla cessazione dell’assenza si applicano le regole sulla restituzione e sulla costituzione in mora.

Esempio pratico

Se i canoni dell’immobile dell’assente sono 9.000 euro, il fratello immesso nel possesso ne deve riservare 3.000 all’assente; un figlio immesso può trattenere l’intera rendita.

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