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Codice civile

Art. 52 c.c. — Effetti della immissione nel possesso temporaneo 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo IV — Dell’assenza e della dichiarazione di morte presunta; Capo I — Dell’assenza

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

L'immissione nel possesso temporaneo dei beni deve essere preceduta dalla formazione dell'inventario dei beni.

Essa attribuisce a coloro che l'ottengono e ai loro successori l'amministrazione dei beni dell'assente, la rappresentanza di lui in giudizio e il godimento delle rendite dei beni nei limiti stabiliti nell'articolo seguente.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Prima di entrare nel possesso temporaneo dei beni dell’assente occorre formarne l’inventario. Questo elenco permette di individuare il patrimonio affidato alla gestione di chi ottiene l’immissione.

L’immissione attribuisce l’amministrazione dei beni, la rappresentanza dell’assente in giudizio e il godimento delle rendite nei limiti dell’articolo 53. Non equivale a una piena e libera disponibilità dei beni: per vendere, ipotecare o costituire pegni interviene l’articolo 54.

Esempio pratico

La figlia ammessa nel possesso temporaneo deve inventariare appartamento e conto corrente del padre. Può amministrarli e rappresentarlo in giudizio, ma non vendere liberamente l’appartamento.

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