Codice civile
Art. 560 c.c. — Riduzione del legato o della donazione d'immobili
Libro II — Delle successioni · Titolo I — Disposizioni generali sulle successioni; Capo X — Dei legittimari; Sezione II — Della reintegrazione della quota riservata ai legittimari
Testo dell'articolo
Quando oggetto del legato o della donazione da ridurre è un immobile, la riduzione si fa separando dall'immobile medesimo la parte occorrente per integrare la quota riservata, se ciò può avvenire comodamente.
Se la separazione non può farsi comodamente e il legatario o il donatario ha nell'immobile un'eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile, l'immobile si deve lasciare per intero nell'eredità, salvo il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile. Se l'eccedenza non supera il quarto, il legatario o il donatario può ritenere tutto l'immobile, compensando in danaro i legittimari.
Il legatario o il donatario che è legittimario può ritenere tutto l'immobile, purché il valore di esso non superi l'importo della porzione disponibile e della quota che gli spetta come legittimario.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Per un immobile, si separa la parte necessaria alla riserva se la divisione è comoda. Se non lo è, la legge distingue l’eccedenza superiore o non superiore a un quarto della disponibile. Il beneficiario che è anche legittimario può trattenere il bene se il valore non supera disponibile e sua riserva sommate.
Esempio pratico
Disponibile 80 ed eccedenza dell’attribuzione immobiliare 20: se non vi è comoda separazione e ricorrono gli altri presupposti del secondo comma, l’eccedenza non supera il quarto e il beneficiario può trattenere il bene compensando i legittimari.
Giurisprudenza
Restituzione in natura e distinzione dalla collazione per imputazione
Corte di cassazione, sez. II civile, sentenza n. 1553, 2026, Rv. 676741-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
In tema di donazione, l'imputazione del valore è facoltà prevista per il solo discendente donatario nella collazione e non per il donatario nei cui riguardi sia stata esperita vittoriosamente l'azione di riduzione, giacché la reintegrazione della quota di riserva deve essere effettuata con beni in natura, salvi i casi di cui all'art. 560, commi 2 e 3, c.c..
Fonte →