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Art. 57 c.c. — Prova della morte dell'assente 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo IV — Dell’assenza e della dichiarazione di morte presunta; Capo I — Dell’assenza

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Se durante il possesso temporaneo è provata la morte dell'assente, la successione si apre a vantaggio di coloro che al momento della morte erano suoi eredi o legatari.

Si applica anche in questo caso la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Se si prova che l’assente è morto, l’incertezza viene risolta con la morte effettiva e la sua data. La successione spetta a chi era erede o legatario in quel momento, che può essere diverso da chi era stato ammesso nel possesso temporaneo.

Per la restituzione si applica anche il secondo comma dell’articolo 56: i vantaggi della gestione temporanea durano fino alla mora e gli atti compiuti secondo l’articolo 54 restano irrevocabili.

Esempio pratico

Una certificazione prova che l’assente morì nel 2023. Occorre individuare gli eredi a quella data, anche se nel possesso temporaneo era stato immesso un diverso familiare.

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