Codice civile
Art. 56 c.c. — Ritorno dell'assente o prova della sua esistenza
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo IV — Dell’assenza e della dichiarazione di morte presunta; Capo I — Dell’assenza
Testo dell'articolo
Se durante il possesso temporaneo l'assente ritorna o è provata l'esistenza di lui, cessano gli effetti della dichiarazione di assenza, salva, se occorre, l'adozione di provvedimenti per la conservazione del patrimonio a norma dell'art. 48.
I possessori temporanei dei beni devono restituirli; ma fino al giorno della loro costituzione in mora continuano a godere i vantaggi attribuiti dagli articoli 52 e 53, e gli atti compiuti ai sensi dell'art. 54 restano irrevocabili.
Se l'assenza è stata volontaria e non è giustificata, l'assente perde il diritto di farsi restituire le rendite riservategli dalla norma dell'art. 53.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Se l’assente ritorna o ne viene provata l’esistenza, gli effetti della dichiarazione di assenza cessano. Possono comunque essere adottate le misure conservative necessarie a proteggere il patrimonio.
I possessori temporanei devono restituire i beni, ma continuano a godere i vantaggi degli articoli 52 e 53 fino alla costituzione in mora. Gli atti compiuti secondo l’articolo 54 restano irrevocabili. Se l’assenza era volontaria e ingiustificata, l’assente perde le rendite che gli erano state riservate.
Esempio pratico
La persona dichiarata assente ricompare e domanda i beni. Una vendita già autorizzata secondo l’articolo 54 resta ferma; il regime delle rendite dipende anche dalla mora e dall’eventuale assenza volontaria ingiustificata.