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Codice civile

Art. 64 c.c. — Immissione nel possesso e inventario 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo IV — Dell’assenza e della dichiarazione di morte presunta; Capo II — Della dichiarazione di morte presunta

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Se non v'è stata immissione nel possesso temporaneo dei beni, gli aventi diritto indicati nei capoversi dell'art. 50 o i loro successori conseguono il pieno esercizio dei diritti loro spettanti, quando è diventata eseguibile la sentenza menzionata nell'art. 58.

Coloro che prendono possesso dei beni devono fare precedere l'inventario dei beni.

Parimenti devono far precedere l'inventario dei beni coloro che succedono per effetto della dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall'art. 60.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

La morte presunta può essere dichiarata anche senza un precedente possesso temporaneo. In questo caso gli aventi diritto indicati nell’articolo 50, o i loro successori, ottengono il pieno esercizio dei diritti quando la sentenza dell’articolo 58 è eseguibile.

Chi prende possesso deve prima formare l’inventario. Lo stesso obbligo preventivo vale per chi succede per effetto dei casi speciali di morte presunta dell’articolo 60. L’inventario non è quindi eliminato dalla mancanza di una precedente dichiarazione di assenza.

Esempio pratico

La morte presunta viene dichiarata direttamente, senza precedente immissione temporanea. Prima di prendere i beni, gli aventi diritto devono inventariarli anche in questa sequenza più breve.

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