Codice civile
Art. 63 c.c. — Effetti della dichiarazione di morte presunta dell'assente
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo IV — Dell’assenza e della dichiarazione di morte presunta; Capo II — Della dichiarazione di morte presunta
Testo dell'articolo
Divenuta eseguibile la sentenza indicata nell'art. 58, coloro che ottennero l'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente o i loro successori possono disporre liberamente dei beni.
Coloro ai quali fu concesso l'esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni di cui all'art. 50 conseguono l'esercizio definitivo dei diritti o la liberazione definitiva dalle obbligazioni.
Si estinguono inoltre le obbligazioni alimentari indicate nel quarto comma dell'art. 50.
In ogni caso cessano le cauzioni e le altre cautele che sono state imposte.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Quando la sentenza di morte presunta prevista dall’articolo 58 è divenuta eseguibile, la gestione dei beni già affidati temporaneamente cambia regime. Gli immessi e i loro successori possono disporne liberamente; i diritti e le liberazioni temporanei dell’articolo 50 diventano definitivi.
Si estinguono le obbligazioni alimentari richiamate dal quarto comma dell’articolo 50 e cessano cauzioni e altre cautele imposte. La stabilizzazione resta soggetta alle regole speciali dell’articolo 66, se la persona ritorna o viene provata la sua esistenza.
Esempio pratico
L’erede che prima doveva ottenere l’autorizzazione per vendere può disporre dei beni quando la sentenza di morte presunta è eseguibile. Un eventuale ritorno sarà regolato dall’articolo 66.