Codice civile
Art. 669 c.c. — Frutti della cosa legata
Libro II — Delle successioni · Titolo III — Delle successioni testamentarie; Capo V — Dell’istituzione di erede e dei legati; Sezione III — Dei legati
Testo dell'articolo
Se oggetto del legato è una cosa fruttifera, appartenente al testatore al momento della sua morte, i frutti o gli interessi sono dovuti al legatario da questo momento.
Se la cosa appartiene all'onerato o a un terzo, ovvero se si tratta di cosa determinata per genere o quantità, i frutti o gli interessi sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno in cui la prestazione del legato è stata promessa, salvo che il testatore abbia diversamente disposto.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Per una cosa determinata appartenente al testatore alla morte, i frutti spettano al legatario dall’apertura della successione. Per cosa altrui, generica o quantitativa decorrono dalla domanda giudiziale o dalla promessa di prestazione, salvo volontà diversa.
Esempio pratico
Un appartamento proprio del testatore viene consegnato dopo un anno: i frutti del periodo vanno distinti dal momento materiale della consegna.
Giurisprudenza
Frutti e consegna tardiva del bene proprio
Corte di cassazione, sez. II, sentenza n. 25155, 2010 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Per l’immobile determinato che passa al legatario dalla morte, la consegna successiva non sposta l’inizio del diritto ai frutti. Chi lo riceve tardivamente può quindi rivendicare anche la fruttificazione maturata nel periodo intermedio.
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