Codice civile
Art. 78 c.c. — Affinità
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo V — Della parentela e dell’affinità
Testo dell'articolo
L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge.
Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d'uno dei coniugi, egli è affine dell'altro coniuge.
L'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati. Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all'art. 87, n. 4.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
L’affinità lega ciascun coniuge ai parenti dell’altro: per esempio una persona alla madre o al fratello del coniuge. Segue la linea e il grado della parentela da cui deriva. Non crea, per questa sola norma, un vincolo tra le due famiglie dei coniugi.
La morte del coniuge non fa cessare l’affinità, salvo effetti speciali. La nullità del matrimonio la fa cessare, fermo il particolare impedimento dell’articolo 87, numero 4. La sentenza costituzionale n. 107/2024 riguarda una specifica incompatibilità negli enti locali e non cancella in generale l’articolo 78.
Esempio pratico
Il fratello della moglie è affine di secondo grado del marito. Per una carica nella giunta comunale dopo un divorzio occorre leggere anche la disciplina specifica corretta dalla Corte costituzionale.
Giurisprudenza
Matrimonio tra affini in linea retta
Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 15028, Rv. 671346-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Il matrimonio contratto tra affini in linea retta è affetto da nullità insanabile, anche in caso di cessazione, scioglimento o declaratoria di nullità del vincolo da cui deriva l'affinità, poiché tale vincolo, che lega un coniuge ai parenti dell'altro, non cessa neanche con la morte, se non per alcuni effetti relativi all'obbligazione alimentare, legittimando alla proposizione dell'azione di cui all'art. 117 c.c. il titolare di un interesse successorio pregiudicato dal matrimonio nullo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ravvisato in capo al figlio, in quanto titolare di un interesse successorio attuale, la legittimazione ad impugnare il nuovo matrimonio contratto dal padre, poi deceduto, con la figlia della sua precedente moglie, anch'ella deceduta).
Fonte →Affinità e incompatibilità nelle giunte locali dopo il divorzio
Corte costituzionale, sentenza n. 107 · Massima ufficiale della Corte costituzionale — estratto
Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 3 e 51 Cost., l'art. 64, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000, nella parte in cui prevede che non possono far parte della giunta, né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia, gli affini entro il terzo grado del sindaco o del presidente della giunta provinciale, anche quando l'affinità deriva da un matrimonio rispetto al quale il giudice abbia pronunciato, con sentenza passata in giudicato, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili per una delle cause previste dall'art. 3 della legge n. 898 del 1970.
Fonte →