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Codice civile

Art. 881 c.c. — Presunzione di proprietà esclusiva del muro divisorio 

Libro III — Della proprietà · Titolo II — Della proprietà; Capo II — Della proprietà fondiaria; Sezione VI — Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Si presume che il muro divisorio tra i campi, cortili, giardini od orti appartenga al proprietario del fondo verso il quale esiste il piovente e in ragione del piovente medesimo.

Se esistono sporti, come cornicioni, mensole e simili, o vani che si addentrano oltre la metà della grossezza del muro, e gli uni e gli altri risultano costruiti col muro stesso, si presume che questo spetti al proprietario dalla cui parte gli sporti o i vani si presentano, anche se vi sia soltanto qualcuno di tali segni.

Se uno o più di essi sono da una parte, e uno o più dalla parte opposta, il muro è reputato comune: in ogni caso la positura del piovente prevale su tutti gli altri indizi.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Alcuni segni originari del muro indicano proprietà esclusiva: direzione del piovente, sporti o cavità oltre metà spessore nei casi previsti. Quando gli indizi contrastano, il codice detta criteri di prevalenza e comunione. Le modifiche successive non equivalgono automaticamente a segni costruiti insieme al muro.

Esempio pratico

Una mensola aggiunta dopo anni non dimostra da sola proprietà esclusiva. Si esaminano struttura originaria e copertura per applicare correttamente le presunzioni.

Giurisprudenza

  • Omogeneità dei fondi e presunzione esclusiva

    Corte di cassazione, sez. II, n. 5258, 2006 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    La presunzione legata ai segni sul muro è stata circoscritta a situazioni con proprietà della tipologia richiesta. Nella vicenda non è stata applicata al rapporto fra un fabbricato rurale e un'area cortilizia.

    Fonte →

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