Codice civile
Art. 880 c.c. — Presunzione di comunione del muro divisorio
Libro III — Della proprietà · Titolo II — Della proprietà; Capo II — Della proprietà fondiaria; Sezione VI — Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi
Testo dell'articolo
Il muro che serve di divisione tra edifici si presume comune fino alla sua sommità e, in caso di altezze ineguali, fino al punto in cui uno degli edifici comincia ad essere più alto.
Si presume parimenti comune il muro che serve di divisione tra cortili, giardini e orti o tra recinti nei campi.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il muro divisorio si presume comune nei casi indicati dal codice. Tra edifici di diversa altezza la presunzione arriva alla quota dell'edificio più basso. La presunzione aiuta a ricostruire la titolarità, ma può essere superata dalle prove e dai segni legalmente rilevanti.
Esempio pratico
Due edifici condividono un muro, ma uno ha un piano in più. Non si presume comune anche la parte superiore soltanto perché la porzione bassa separa entrambe le case.
Giurisprudenza
Muro comune e riferimento per la distanza
Corte di cassazione, sez. I, n. 26941, 2016 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La contitolarità del muro e dell'area su cui insiste riguarda l'intero bene. Nel caso discusso, la misurazione della distanza è stata riferita alla faccia del muro rivolta verso l'opera interessata, non automaticamente al suo asse.
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