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Codice civile

Art. 880 c.c. — Presunzione di comunione del muro divisorio 

Libro III — Della proprietà · Titolo II — Della proprietà; Capo II — Della proprietà fondiaria; Sezione VI — Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il muro che serve di divisione tra edifici si presume comune fino alla sua sommità e, in caso di altezze ineguali, fino al punto in cui uno degli edifici comincia ad essere più alto.

Si presume parimenti comune il muro che serve di divisione tra cortili, giardini e orti o tra recinti nei campi.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Il muro divisorio si presume comune nei casi indicati dal codice. Tra edifici di diversa altezza la presunzione arriva alla quota dell'edificio più basso. La presunzione aiuta a ricostruire la titolarità, ma può essere superata dalle prove e dai segni legalmente rilevanti.

Esempio pratico

Due edifici condividono un muro, ma uno ha un piano in più. Non si presume comune anche la parte superiore soltanto perché la porzione bassa separa entrambe le case.

Giurisprudenza

  • Muro comune e riferimento per la distanza

    Corte di cassazione, sez. I, n. 26941, 2016 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    La contitolarità del muro e dell'area su cui insiste riguarda l'intero bene. Nel caso discusso, la misurazione della distanza è stata riferita alla faccia del muro rivolta verso l'opera interessata, non automaticamente al suo asse.

    Fonte →

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