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Codice civile

Art. 889 c.c. — Distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi 

Libro III — Della proprietà · Titolo II — Della proprietà; Capo II — Della proprietà fondiaria; Sezione VI — Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, deve osservare la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro interno delle opere predette.

Per i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine.

Sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Pozzi, cisterne e fosse indicate dal codice richiedono due metri dal confine, misurati dal perimetro interno più vicino. Per tubi e diramazioni la distanza è un metro. Il muro divisorio non cancella queste regole, e rimangono le disposizioni locali applicabili.

Esempio pratico

Una condotta viene collocata sotto terra accanto al muro comune. Il progetto deve considerare la distanza dal confine anche se l'impianto non emerge dal suolo.

Giurisprudenza

  • Piscina e applicazione delle distanze per cisterne

    Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 13154, 2025, Rv. 675367-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    Le distanze previste per le opere nominate dal codice possono estendersi a un manufatto diverso, come una piscina, se le sue caratteristiche mostrano un rischio dannoso equivalente. Non basta la somiglianza nominale.

    Fonte →

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