Codice civile
Art. 890 c.c. — Distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi
Libro III — Della proprietà · Titolo II — Della proprietà; Capo II — Della proprietà fondiaria; Sezione VI — Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi
Testo dell'articolo
Chi presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, vuole fabbricare forni, camini, magazzini di sale, stalle e simili, o vuol collocare materie umide o esplodenti o in altro modo nocive, ovvero impiantare macchinari, per i quali può sorgere pericolo di danni, deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Per impianti, fabbriche e depositi potenzialmente dannosi si rispettano le distanze regolamentari. In mancanza, la distanza deve proteggere solidità, salubrità e sicurezza del vicino e va determinata rispetto al caso concreto. La presenza di un muro non rende automaticamente innocua l'attività.
Esempio pratico
Un macchinario viene installato presso il confine. Senza una distanza regolamentare specifica, caratteristiche tecniche e cautele adottate diventano rilevanti per stabilire una collocazione sicura.
Giurisprudenza
Distanza di sicurezza senza regola locale specifica
Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 21819, 2024, Rv. 672176-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Se il regolamento non stabilisce una distanza per l'impianto potenzialmente nocivo, il giudice individua quella necessaria con valutazione tecnica del caso. Le cautele effettive possono dimostrare l'assenza del pericolo per il vicino.
Fonte →