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Codice civile

Art. 907 c.c. — Distanza delle costruzioni dalle vedute 

Libro III — Della proprietà · Titolo II — Della proprietà; Capo II — Della proprietà fondiaria; Sezione VII — Delle luci e delle vedute

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Quando si è acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata a norma dell'art. 905.

Se la veduta diretta forma anche veduta obliqua, la distanza di tre metri deve pure osservarsi dai lati della finestra da cui la veduta obliqua si esercita.

Se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui sono le dette vedute dirette od oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Una volta acquisito il diritto di veduta diretta, il vicino deve mantenere le nuove costruzioni ad almeno tre metri, secondo il criterio dell’articolo 905. Se quella stessa apertura offre anche una veduta obliqua, la protezione si estende ai lati. L’edificio appoggiato al muro della veduta deve fermarsi almeno tre metri sotto la soglia. Prima di invocare queste distanze va accertato il diritto di veduta protetto.

Esempio pratico

Il proprietario del cortile vuole costruire davanti a una finestra dalla quale il confinante esercita una veduta legittima. Il progetto deve considerare i tre metri anche rispetto alle porzioni che potrebbero ostacolare l’affaccio.

Giurisprudenza

  • Prova del diritto protetto di veduta

    Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 21798, 2024, Rv. 672175-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    Chi chiede il rispetto della distanza di tre metri deve fondare la domanda su un diritto reale di veduta. Il giudice deve verificarlo anche senza una specifica contestazione, salvo un’ammissione inequivoca del convenuto: una generica mancata contestazione non sana allegazioni insufficienti.

    Fonte →
  • Danni da violazione delle distanze e prova

    Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 12879, 2025, Rv. 674581-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    La violazione della distanza non rende automaticamente provato il danno risarcibile. Il proprietario deve descrivere il pregiudizio e, se specificamente contestato, dimostrarlo, potendo ricorrere anche a presunzioni e fatti di comune esperienza.

    Fonte →

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