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Art. 905 c.c. — Distanza per l'apertura di vedute dirette e balconi 

Libro III — Della proprietà · Titolo II — Della proprietà; Capo II — Della proprietà fondiaria; Sezione VII — Delle luci e delle vedute

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Non si possono aprire vedute dirette verso il fondo chiuso o non chiuso e neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi è la distanza di un metro e mezzo.

Non si possono parimenti costruire balconi o altri sporti, terrazze, lastrici solari e simili, muniti di parapetto che permetta di affacciarsi sul fondo del vicino, se non vi è la distanza di un metro e mezzo tra questo fondo e la linea esteriore di dette opere.

Il divieto cessa allorquando tra i due fondi vicini vi è una via pubblica.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Le vedute dirette verso il fondo o il tetto del vicino richiedono almeno un metro e mezzo. Per le finestre la misura parte dalla faccia esterna del muro; per balconi, terrazze e opere analoghe con parapetto che consenta l’affaccio parte dalla loro linea esterna. Il divieto qui previsto non opera quando fra i fondi passa una via pubblica. La qualificazione dipende dalla concreta possibilità di osservare e affacciarsi.

Esempio pratico

Un balcone sporge verso il giardino confinante: la distanza si verifica dal bordo esterno dell’opera, non soltanto dalla facciata arretrata.

Giurisprudenza

  • Distinzione dei rimedi per luci e vedute

    Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 14308, 2026, Rv. 677991-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    La domanda diretta a rimuovere una veduta a distanza illegale non autorizza automaticamente il giudice a disporre la regolarizzazione di una luce. Le due tutele hanno presupposti e risultati diversi: per la veduta occorre eliminare l’affaccio illecito, per la luce adeguare i requisiti.

    Fonte →

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