Codice civile
Art. 936 c.c. — Opere fatte da un terzo con materiali propri
Libro III — Della proprietà · Titolo II — Della proprietà; Capo III — Dei modi di acquisto della proprietà; Sezione II — Dell’accessione, della specificazione, dell’unione e della commistione
Testo dell'articolo
Quando le piantagioni, costruzioni od opere sono state fatte da un terzo con suoi materiali, il proprietario del fondo ha diritto di ritenerle o di obbligare colui che le ha fatte a levarle.
Se il proprietario preferisce di ritenerle, deve pagare a sua scelta il valore dei materiali e il prezzo della mano d'opera oppure l'aumento di valore recato al fondo.
Se il proprietario del fondo domanda che siano tolte, esse devono togliersi a spese di colui che le ha fatte. Questi può inoltre essere condannato al risarcimento dei danni.
Il proprietario non può obbligare il terzo a togliere le piantagioni, costruzioni od opere, quando sono state fatte a sua scienza e senza opposizione o quando sono state fatte dal terzo in buona fede.
La rimozione non può essere domandata trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Se un terzo costruisce sul fondo altrui con materiali propri, il proprietario può scegliere di conservare l’opera o chiederne la rimozione. Se la conserva, paga alternativamente materiali e manodopera oppure l’aumento di valore del fondo. Non può rimuoverla se è stata realizzata a sua conoscenza senza opposizione o dal terzo in buona fede; in ogni caso la domanda di rimozione deve rispettare i sei mesi dalla notizia dell’incorporazione.
Esempio pratico
Un terzo realizza un manufatto interamente nel terreno altrui. Prima di chiedere demolizione o indennizzo si accertano buona fede, conoscenza del proprietario e momento da cui decorre il termine.
Giurisprudenza
Appaltatore e nozione di terzo
Corte di cassazione, sez. 2, sentenza n. 4813, 2025, Rv. 674020-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
L’appaltatore che realizza l’opera per un committente diverso dal proprietario del terreno non può ottenere da quest’ultimo il corrispettivo invocando automaticamente l’articolo 936. Il rapporto con la cosa nasce dall’incarico e non coincide con la posizione del terzo autonomo considerato dalla norma.
Fonte →Nascita dell’indennizzo e prescrizione
Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 29134, 2024, Rv. 673032-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Il diritto all’indennizzo si collega al momento in cui viene meno la possibilità del proprietario di esigere la rimozione. Da quel momento decorre la prescrizione, con distinzione fra il caso del decorso dei sei mesi e le opere realizzate in buona fede o con conoscenza del proprietario.
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