Codice civile
Art. 937 c.c. — Opere fatte da un terzo con materiali altrui
Libro III — Della proprietà · Titolo II — Della proprietà; Capo III — Dei modi di acquisto della proprietà; Sezione II — Dell’accessione, della specificazione, dell’unione e della commistione
Testo dell'articolo
Se le piantagioni, costruzioni o altre opere sono state fatte da un terzo con materiali altrui, il proprietario di questi può rivendicarli, previa separazione a spese del terzo, se la separazione può ottenersi senza grave danno delle opere e del fondo.
La rivendicazione non è ammessa trascorsi sei mesi dal giorno in cui proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione.
Nel caso che la separazione dei materiali non sia richiesta o che i materiali siano inseparabili, il terzo che ne ha fatto uso e il proprietario del suolo che sia stato in mala fede sono tenuti in solido al pagamento di un'indennità pari al valore dei materiali stessi. Il proprietario dei materiali può anche esigere tale indennità dal proprietario del suolo, ancorché in buona fede, limitatamente al prezzo che da questo fosse ancora dovuto. Può altresì chiedere il risarcimento dei danni, tanto nei confronti del terzo che ne abbia fatto uso senza il suo consenso, quanto nei confronti del proprietario del suolo che in mala fede abbia autorizzato l'uso.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Se un terzo usa materiali di altri su un suolo che non gli appartiene, il titolare dei materiali può chiederne la separazione e rivendicarli entro sei mesi dalla notizia dell’incorporazione, purché l’operazione non provochi grave danno. Se non si separano, il terzo e il proprietario del terreno in mala fede rispondono solidalmente del valore. Anche il proprietario in buona fede può doverlo entro il prezzo ancora dovuto. I danni seguono presupposti propri.
Esempio pratico
Un costruttore incorpora materiali appartenenti a un altro soggetto. Quest’ultimo deve individuare separabilità, termine e persone contro cui chiedere restituzione o pagamento.
Giurisprudenza
Separazione dei materiali e domanda contro il proprietario
Corte di cassazione, sez. III, n. 603, 1998 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La tutela del proprietario dei materiali va esercitata nei confronti del titolare del suolo entro il termine previsto. Il precedente chiarisce che notificare a quest’ultimo un titolo ottenuto contro il costruttore non sostituisce una domanda di rivendicazione nei suoi confronti.
Fonte →
Note
Il refuso testuale «in cui proprietario» è conservato nella citazione istituzionale, senza alterarne il significato: il termine riguarda il proprietario dei materiali.