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Codice civile

Art. 935 c.c. — Opere fatte dal proprietario del suolo con materiali altrui 

Libro III — Della proprietà · Titolo II — Della proprietà; Capo III — Dei modi di acquisto della proprietà; Sezione II — Dell’accessione, della specificazione, dell’unione e della commistione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il proprietario del suolo che ha fatto costruzioni, piantagioni od opere con materiali altrui deve pagarne il valore, se la separazione non è chiesta dal proprietario dei materiali, ovvero non può farsi senza che si rechi grave danno all'opera costruita o senza che perisca la piantagione. Deve inoltre, anche nel caso che si faccia la separazione, il risarcimento dei danni, se è in colpa grave.

In ogni caso la rivendicazione dei materiali non è ammessa trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Quando il proprietario del terreno usa materiali di altri, deve pagarne il valore se non ne è richiesta la separazione o se separare causerebbe grave danno all’opera o la perdita della piantagione. Se vi è colpa grave, deve anche risarcire il danno. Il proprietario dei materiali non può rivendicarli oltre sei mesi dalla conoscenza dell’incorporazione.

Esempio pratico

Materiali di un fornitore vengono incorporati dal proprietario del suolo. Il fornitore valuta tempestivamente se una separazione sia possibile e quale tutela economica gli spetti.

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