Codice civile
Art. 943 c.c. — Laghi e stagni
Libro III — Della proprietà · Titolo II — Della proprietà; Capo III — Dei modi di acquisto della proprietà; Sezione II — Dell’accessione, della specificazione, dell’unione e della commistione
Testo dell'articolo
Il terreno che l'acqua copre quando essa è all'altezza dello sbocco del lago o dello stagno appartiene al proprietario del lago o dello stagno, ancorché il volume dell'acqua venga a scemare.
Il proprietario non acquista alcun diritto sopra la terra lungo la riva che l'acqua ricopre nei casi di piena straordinaria.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il terreno coperto dall’acqua alla quota dello sbocco del lago o dello stagno appartiene al proprietario del bacino anche se l’acqua successivamente diminuisce. Invece la piena straordinaria non trasferisce al proprietario del lago i terreni che ricopre solo eccezionalmente. Il livello ordinario pertinente e la natura del bacino devono quindi essere accertati tecnicamente.
Esempio pratico
In estate l’acqua si abbassa e compare una fascia di terreno. La temporanea emersione non prova da sola che la fascia appartenga al confinante.
Giurisprudenza
Darsena e rapporto fra acqua e alveo
Corte di cassazione, sez. U, n. 253, 2021, Rv. 660142-01 · Principio da rassegna ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
La rassegna ufficiale ricostruisce il caso in cui un terreno privato viene escavato e trasformato in darsena allagata dall’acqua di un lago demaniale. Il rapporto pertinenziale sorto con l’espansione dell’alveo impedisce di separare artificialmente la proprietà dell’acqua da quella del suolo così trasformato; non occorre una distinta volontà di acquisizione dell’amministrazione.
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