Codice civile
Art. 97 c.c. — Documenti per la pubblicazione
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo III — Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile; Sezione II — Delle formalità preliminari del matrimonio
Testo dell'articolo
Testo in verifica.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
L’articolo dedicato ai documenti per le pubblicazioni è abrogato. Non va usato per imporre oggi il suo vecchio elenco documentale. Ciò non significa che l’ufficiale debba pubblicare senza verificare identità e assenza di impedimenti.
L’articolo 51 del D.P.R. n. 396/2000 disciplina le dichiarazioni richieste e il controllo della loro esattezza, consentendo l’acquisizione d’ufficio dei documenti necessari. Per le situazioni particolari, incluse cittadinanza straniera e autorizzazioni, vanno considerate le pertinenti disposizioni vigenti.
Esempio pratico
Gli sposi ricevono una lista tratta dal vecchio articolo 97. L’ufficio deve individuare gli adempimenti attuali e le verifiche previste dal regolamento, senza trattare l’articolo abrogato come vigente.
Note
Abrogazioni previste dall’articolo 110, comma 3, del D.P.R. n. 396/2000: intero articolo. Per la procedura vigente si applicano le norme coordinate dello stato civile.