Codice civile
Art. 1012 c.c. — Usurpazioni durante l'usufrutto e azioni relative alle servitù
Libro III — Della proprietà · Titolo V — Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione; Capo I — Dell'usufrutto; Sezione III — Degli obblighi nascenti dall’usufrutto
Testo dell'articolo
Se durante l'usufrutto un terzo commette usurpazione sul fondo o altrimenti offende le ragioni del proprietario, l'usufruttuario è tenuto a fargliene denunzia e, omettendola, è responsabile dei danni che eventualmente siano derivati al proprietario.
L'usufruttuario può far riconoscere l'esistenza delle servitù a favore del fondo o l'inesistenza di quelle che si pretende di esercitare sul fondo medesimo; egli deve in questi casi chiamare in giudizio il proprietario.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il beneficiario avvisa il proprietario delle aggressioni ai suoi diritti e risponde dei danni causati dall'omissione. Può promuovere le azioni sulle servitù indicate, coinvolgendo il proprietario.
Esempio pratico
Un vicino occupa parte del fondo: il beneficiario lo segnala; se contesta una servitù chiama in giudizio il proprietario.
Giurisprudenza
Azioni sulle servitù e partecipazione dei titolari
Corte di cassazione, sez. II, n. 20040, 2019 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Se agisce l'usufruttuario sulle servitù del fondo, il proprietario deve partecipare. Nella situazione inversa il precedente esclude che la presenza del beneficiario sia necessaria per la sola coesistenza dei diritti.
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