Codice civile
Art. 1125 c.c. — Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai
Libro III — Della proprietà · Titolo VII — Della comunione; Capo II — Del condominio negli edifici
Testo dell'articolo
Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
La manutenzione e ricostruzione della struttura che separa due piani grava in parti uguali sui rispettivi proprietari. Il pavimento resta a carico del piano superiore, mentre intonaco, tinta e decorazione del soffitto spettano a quello inferiore. Prima di ripartire occorre identificare funzione della struttura e causa del danno: il criterio di costo non elimina la responsabilità di chi lo abbia provocato.
Esempio pratico
Per riparare un solaio tra due appartamenti si distinguono struttura, pavimento e finiture del soffitto.
Giurisprudenza
Terrazza che copre una sola unità
Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 10534, 2026, Rv. 677917-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Quando una terrazza esclusiva svolge funzione di copertura di un'unica unità, il precedente applica il criterio del solaio fra due piani, invece della ripartizione speciale del lastrico comune a più unità.
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