Codice civile
Art. 1163 c.c. — Vizi del possesso
Libro III — Della proprietà · Titolo VIII — Del possesso; Capo II — Degli effetti del possesso; Sezione III — Dell’usucapione
Testo dell'articolo
Il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per l'usucapione se non dal momento in cui la violenza o la clandestinità è cessata.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Un possesso ottenuto con violenza o tenuto nascosto non consente di far partire subito il periodo utile per usucapire. Il conteggio inizia quando il vizio cessa. Per la clandestinità conta la concreta visibilità del possesso: non basta che una cerchia ristretta di conoscenti sappia dell'oggetto o del suo utilizzo. Occorre ricostruire quando il possesso è divenuto non violento e non clandestino, oltre a provarne la durata successiva.
Esempio pratico
Un possessore deve dimostrare da quando il bene è stato posseduto pubblicamente, anziché limitarsi a indicare l'anno in cui lo ha ricevuto.
Giurisprudenza
Clandestinità e cerchia dei soggetti informati
Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 11465, 2021, Rv. 661096-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Il fatto che amici o familiari possano vedere un bene non equivale necessariamente a un possesso reso conoscibile a una generalità apprezzabile di persone. Nel caso esaminato questa differenza impediva di considerare pubblico il possesso del dipinto conservato in casa.
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