Codice civile
Art. 1181 c.c. — Adempimento parziale
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo II — Dell’adempimento delle obbligazioni; Sezione I — Dell’adempimento in generale
Testo dell'articolo
Il creditore può rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione è divisibile, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il creditore può rifiutare una prestazione incompleta anche quando il dovuto potrebbe essere suddiviso. La divisibilità non impone quindi, da sola, di accettare ogni acconto o parte della fornitura. Restano salve le diverse regole stabilite dalla legge o dagli usi e vanno considerati gli accordi applicabili. La disposizione riguarda il rifiuto dell'adempimento parziale; le conseguenze di quanto già eseguito e gli altri rimedi richiedono un esame distinto.
Esempio pratico
Per un debito integralmente scaduto, il debitore offre solo una parte della somma e il creditore valuta se accettarla come acconto.