Codice civile
Art. 1250 c.c. — Compensazione rispetto ai terzi
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo IV — Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento; Sezione III — Della compensazione
Testo dell'articolo
La compensazione non si verifica in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato diritti di usufrutto o di pegno su uno dei crediti.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
La compensazione non può danneggiare chi abbia già acquistato un diritto di usufrutto o di pegno su uno dei crediti. I due debitori reciproci non possono quindi ignorare diritti altrui quando determinano l'estinzione delle proprie obbligazioni. Occorre verificare la costituzione del diritto del terzo e la cronologia rispetto alla compensazione invocata.
Esempio pratico
Un credito è dato in pegno a un terzo: il debitore non può usare la compensazione per pregiudicare il diritto del creditore pignoratizio.