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Art. 1181 c.c. — Adempimento parziale 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo II — Dell’adempimento delle obbligazioni; Sezione I — Dell’adempimento in generale

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il creditore può rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione è divisibile, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Il creditore può rifiutare una prestazione incompleta anche quando il dovuto potrebbe essere suddiviso. La divisibilità non impone quindi, da sola, di accettare ogni acconto o parte della fornitura. Restano salve le diverse regole stabilite dalla legge o dagli usi e vanno considerati gli accordi applicabili. La disposizione riguarda il rifiuto dell'adempimento parziale; le conseguenze di quanto già eseguito e gli altri rimedi richiedono un esame distinto.

Esempio pratico

Per un debito integralmente scaduto, il debitore offre solo una parte della somma e il creditore valuta se accettarla come acconto.

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