Codice civile
Art. 1259 c.c. — Subingresso del creditore nei diritti del debitore
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo IV — Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento; Sezione V — Dell’impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore
Testo dell'articolo
Se la prestazione che ha per oggetto una cosa determinata è divenuta impossibile, in tutto o in parte, il creditore subentra nei diritti spettanti al debitore in dipendenza del fatto che ha causato l'impossibilità, e può esigere dal debitore la prestazione di quanto questi abbia conseguito a titolo di risarcimento.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Se la consegna di una cosa determinata diventa impossibile, il creditore subentra nei diritti che il debitore può esercitare contro il responsabile dell’evento. Può anche pretendere quanto il debitore abbia già ricevuto come risarcimento. Il subentro riguarda quei diritti, non una generale sostituzione in tutti i rapporti del debitore.
Esempio pratico
Un terzo distrugge il bene da consegnare: il creditore può far valere il diritto risarcitorio collegato alla perdita.
Giurisprudenza
Subentro nel credito e unità dell’impugnazione
Corte di cassazione, sez. VI-3, n. 4993, 2019 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Se il subentrante coinvolge nel processo anche il soggetto da cui deriva il proprio diritto, può formarsi una lite unitaria. La successiva impugnazione richiede allora la partecipazione prevista per cause inscindibili, anche se quel soggetto non era inizialmente un litisconsorte necessario.
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