Codice civile
Art. 1279 c.c. — Clausola di pagamento effettivo in monete non aventi corso legale
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo VII — Di alcune specie di obbligazioni; Sezione I — Delle obbligazioni pecuniarie
Testo dell'articolo
La disposizione dell'articolo precedente non si applica, se la moneta non avente corso legale nello Stato è indicata con la clausola «effettivo» o altra equivalente, salvo che alla scadenza dell'obbligazione non sia possibile procurarsi tale moneta.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Se il titolo impone il pagamento effettivo nella moneta estera, la facoltà ordinaria di conversione in moneta legale non opera. La norma contempla però l’impossibilità di procurarsi quella moneta alla scadenza. È necessario interpretare la clausola: indicare soltanto una valuta non equivale sempre a richiedere il pagamento effettivo in essa.
Esempio pratico
Un contratto richiede espressamente dollari effettivi: il debitore non sceglie liberamente euro, salvo il caso previsto dalla disposizione.