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Codice civile

Art. 1299 c.c. — Regresso tra condebitori 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo VII — Di alcune specie di obbligazioni; Sezione III — Delle obbligazioni in solido

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi.

Se uno di questi è insolvente, la perdita si ripartisce per contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il pagamento.

La stessa norma si applica qualora sia insolvente il condebitore nel cui esclusivo interesse l'obbligazione era stata assunta.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

Chi paga il debito solidale può recuperare dagli altri la parte che spetta a ciascuno. Se un coobbligato è insolvente, la relativa perdita viene ripartita fra gli altri, compreso il pagante, secondo la norma. Il regresso non attribuisce automaticamente a ogni pagante tutte le garanzie del credito originario.

Esempio pratico

Tre debitori hanno quote uguali: chi paga tutto recupera le altre quote; l’insolvenza di uno richiede una nuova ripartizione.

Giurisprudenza

  • Autonomia del regresso e prescrizione dal pagamento

    Corte di cassazione, sez. 3, Sentenza n. 16835, 2026 · Principio da sentenza ufficiale — sintesi originale LEXMAAT

    Il regresso costituisce un credito autonomo del coobbligato che ha pagato, distinto dal credito trasferito mediante surrogazione. La sentenza individua per il regresso il termine ordinario decennale che decorre dal pagamento, mentre la surrogazione conserva il regime del credito originario.

    Fonte →
  • Regresso del committente per debito dell’appaltatore

    Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 16075, 2024, Rv. 671701-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    Il committente che paga le spettanze del lavoro nell’appalto, nella funzione di garanzia prevista dal decreto richiamato, può recuperare dal datore l’intera somma. Non è quindi sempre dovuta soltanto una quota uguale fra i coobbligati.

    Fonte →

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