Codice civile
Art. 1300 c.c. — Novazione
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo VII — Di alcune specie di obbligazioni; Sezione III — Delle obbligazioni in solido
Testo dell'articolo
La novazione tra il creditore e uno dei debitori in solido libera gli altri debitori. Qualora però si sia voluto limitare la novazione a uno solo dei debitori, gli altri non sono liberati che per la parte di quest'ultimo.
Se convenuta tra uno dei creditori in solido e il debitore, la novazione ha effetto verso gli altri creditori solo per la parte del primo.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
La novazione fra creditore e un debitore solidale libera anche gli altri, salvo che sia stata limitata al solo soggetto partecipante: in tal caso gli altri restano obbligati per il residuo dopo la detrazione della sua quota. Nella solidarietà attiva, la novazione con un creditore produce effetti verso gli altri nei limiti previsti.
Esempio pratico
Il creditore nova soltanto la posizione di un debitore che ha un terzo della quota: gli altri restano tenuti per il residuo.