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Codice civile

Art. 1302 c.c. — Compensazione 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo VII — Di alcune specie di obbligazioni; Sezione III — Delle obbligazioni in solido

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Ciascuno dei debitori in solido può opporre in compensazione il credito di un condebitore solo fino alla concorrenza della parte di quest'ultimo.

A uno dei creditori in solido il debitore può opporre in compensazione ciò che gli è dovuto da un altro dei creditori, ma solo per la parte di questo.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

Un condebitore può utilizzare il controcredito appartenente a un altro debitore solidale soltanto entro la quota interna di quest'ultimo. Anche nella solidarietà attiva il controcredito verso un altro creditore è opponibile entro la quota di quel creditore. La norma non va confusa con gli effetti di una compensazione già realizzata dal titolare del controcredito.

L'eccezione proposta dal condebitore non gli attribuisce l'intero credito altrui. Occorre prima verificare che il controcredito sia opponibile e quantificare la quota interna del titolare; l'effetto della compensazione già compiuta si valuta separatamente.

Verificare i requisiti della compensazione e distinguere il potere di eccepirla dall'estinzione del debito già intervenuta.

Esempio pratico

A e B devono solidalmente 1.000 euro, con quote uguali. B ha un credito di 800 euro verso il creditore comune: A può invocarlo entro la quota di B, pari a 500 euro.

Se il controcredito di B è pari a 300 euro e la sua quota nel debito solidale è 500, A può invocare il primo importo; se il credito supera 500, resta il limite della quota.

Giurisprudenza

  • Controcredito altrui ed estinzione già realizzata

    Corte di cassazione, sez. 3, sentenza n. 34984, 2024, Rv. 673350-03 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    Occorre separare due situazioni: l'utilizzo del controcredito di un altro debitore è circoscritto alla sua quota interna; una compensazione che il titolare ha già realizzato può invece avere estinto il debito comune e la conseguente liberazione può essere fatta valere dagli altri.

    Fonte →

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