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Codice civile

Art. 1301 c.c. — Remissione 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo VII — Di alcune specie di obbligazioni; Sezione III — Delle obbligazioni in solido

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La remissione a favore di uno dei debitori in solido libera anche gli altri debitori, salvo che il creditore abbia riservato il suo diritto verso gli altri, nel qual caso il creditore non può esigere il credito da questi, se non detratta la parte del debitore a favore del quale ha consentito la remissione.

Se la remissione è fatta da uno dei creditori in solido, essa libera il debitore verso gli altri creditori solo per la parte spettante al primo.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

Nella solidarietà passiva, la rinuncia al credito verso un debitore normalmente libera anche gli altri. Se il creditore conserva espressamente il diritto contro gli altri, deve comunque sottrarre la quota del beneficiario. Nella solidarietà attiva, invece, la remissione accordata da un creditore estingue soltanto la sua parte: non sacrifica le quote altrui.

La remissione del credito va letta distinguendo il rapporto esterno con il creditore dalle quote interne dei condebitori. La riserva contro gli altri conserva la loro esposizione soltanto per il residuo depurato della quota del debitore liberato; il titolo può stabilire quote diseguali.

Accertare una vera remissione, la riserva e le quote; distinguere dalla rinuncia alla sola solidarietà e dai regimi concorsuali speciali.

Esempio pratico

Tre debitori hanno quote interne uguali su 900 euro. Il creditore rimette il debito a uno, riservandosi di agire contro gli altri: il residuo esigibile da questi è 600 euro.

Se le quote interne sono 50, 30 e 20 per cento, la liberazione del primo con riserva non lascia agli altri l'intero debito originario: si detrae la quota del 50 per cento.

Giurisprudenza

  • Concordato e conservazione delle azioni contro garanti

    Corte di cassazione, sez. I, n. 22382, 2019 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Il precedente riferito alla legge fallimentare esclude che il debitore possa estendere attraverso la proposta concordataria la propria liberazione anche ai garanti. La regola concorsuale esaminata proteggeva l'azione dei creditori verso i soggetti obbligati insieme al debitore, derogando agli effetti ordinari della remissione.

    Fonte →

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