Codice civile
Art. 1390 c.c. — Vizi della volontà
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo VI — Della rappresentanza
Testo dell'articolo
Il contratto è annullabile se è viziata la volontà del rappresentante. Quando però il vizio riguarda elementi predeterminati dal rappresentato, il contratto è annullabile solo se era viziata la volontà di questo.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
I vizi della volontà del rappresentante rendono annullabile il contratto; per gli elementi già fissati dal rappresentato, rilevano invece i vizi della volontà di quest’ultimo.
I vizi della volontà si valutano di regola nella persona di chi forma la decisione negoziale, cioè il rappresentante. Se un elemento è predeterminato dal rappresentato, per esso conta invece la volontà di quest’ultimo.
Distinguere l’elemento effettivamente predeterminato da quello lasciato alla scelta dell’agente.
Esempio pratico
Il mandante definisce il prezzo, il procuratore sceglie la controparte: il vizio si valuta secondo chi ha deciso il relativo elemento.
Il rappresentato indica un bene preciso, ma il procuratore viene ingannato sulle condizioni restanti: si distingue a chi si riferisce il vizio.