Codice civile
Art. 1498 c.c. — Pagamento del prezzo
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo I — Della vendita; Sezione III — Obbligazioni del compratore
Testo dell'articolo
Il compratore è tenuto a pagare il prezzo nel termine e nel luogo fissati dal contratto.
In mancanza di pattuizione e salvi gli usi diversi, il pagamento deve avvenire al momento della consegna e nel luogo dove questa si esegue.
Se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Il compratore paga prezzo secondo termine e luogo pattuiti; altrimenti, salvo usi, alla consegna e nel relativo luogo.
Il contratto può fissare tempo e luogo di pagamento. In mancanza, la regola collega il prezzo alla consegna, salvo gli usi; la semplice consegna non elimina eventuali contestazioni fondate su rimedi autonomi.
Se il pagamento è differito, si esegue al domicilio del venditore.
Esempio pratico
Le parti non fissano la scadenza e il saldo avviene alla consegna.
Un bene viene ritirato presso il venditore senza scadenza convenuta: il prezzo è dovuto lì alla consegna, salve circostanze rilevanti.
Giurisprudenza
Luogo del prezzo differito
Corte di cassazione, sez. II, n. 23748, 2025 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Se il prezzo non è dovuto alla consegna e manca un patto diverso, il luogo del pagamento è il domicilio del venditore.
Fonte →